Valter Limatola

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Cosa si intende per Pignoramento Immobiliare?

Quando si ha un debito si convive sempre con lo spettro del pignoramento immobiliare. Ma di cosa
si tratta esattamente?


Cos’è il pignoramento immobiliare

 

Il pignoramento immobiliare è uno strumento di cui può usufruire il creditore per avere il risarcimento della cifra dovuta dal debitore e mai corrisposta.


Per poter ricorrere a tale soluzione il creditore deve avere un provvedimento di condanna nei confronti del debitore (sentenza o decreto ingiuntivo) oppure essere in possesso di un titolo esecutivo (cambiale
o assegno).


Con il pignoramento immobiliare il bene viene tolto al proprietario per essere messo in vendita e
ottenere in questo modo la cifra richiesta dal creditore.


Su quali beni può essere eseguito

 

Oltre che sulla casa, il pignoramento può essere eseguito anche sui terreni; sulle sorgenti, i corsi
d’acqua e gli alberi; sulle costruzioni incorporate al suolo per opera dell’uomo; sui mulini, i bagni e
gli edifici galleggianti che siano in modo stabile e permanente assicurati alla riva o all’alveo.


Oltre all’immobile, e insieme ad esso, possono essere pignorati anche le pertinenze, i frutti naturali (frutta e verdura del giardino) e quelli civili (canone d’affitto) dell’immobile, i mobili con cui è arredato.

 

Questo senza che siano necessarie procedure diverse di pignoramento rispetto a quella dell’immobile.

 

Il pignoramento può essere eseguito anche quando il debitore non sia il proprietario dell’immobile
ma detenga i diritti di:

 

  • usufrutto (il diritto di usare un bene e di farne propri i frutti, come il canone d’affitto),
  • di superficie (diritto di realizzare e mantenere una costruzione al di sopra o al di sotto di una proprietà altrui),
  • di enfiteusi (diritto di godere di un immobile altrui per almeno 20 anni, migliorandolo e pagando un canone al proprietario),
  • di nuda proprietà (il diritto che si ha su un bene quando questo è in usufrutto a qualcuno).

 

Quando non può essere eseguito

 

Un immobile, invece, non può essere sottoposto a pignoramento quando il debitore ne ha un diritto di usufrutto legale (il tipo di usufrutto che hanno i genitori nei confronti dei beni di figli minori), di uso e abitazione, di servitù (diritto non separabile da quello sul fondo dominante).


Per quanto riguarda il pignoramento immobiliare sulla prima casa questo non può essere esercitato dall’Agenzia delle Entrate, se il debitore ci vive e non ha altri immobili e se il suo valore è pari o inferiore ai 120mila euro. Il pignoramento da parte di creditori privati, invece, è sempre possibile.


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