Valter Limatola

# il Blog del debito

Pignoramento dell’immobile: quando avviene e perché

Pignoramento dell’immobile: un concetto che ha la capacità di spaventare soltanto sentendone parlare, seppur generalmente poco conosciuto nei dettagli. Ma di cosa si tratta?


Pignoramento dell’immobile: cos’è


Il pignoramento dell’immobile è il modo attraverso il quale un creditore cerca di rientrare della cifra a lui dovuta da un debitore.

Il bene viene messo in vendita, con incanto o senza incanto a seconda della decisione del giudice, così da ricavare quella cifra.


Le condizioni per l’atto di pignoramento


Affinché si possa procedere con un atto di pignoramento dell’immobile, il creditore deve essere in possesso di una sentenza o decreto ingiuntivo, che attestino la posizione del debitore, o di un
titolo esecutivo (cambiale o assegno).


Con il pignoramento immobiliare il bene viene tolto al proprietario per essere messo in vendita e ottenere in questo modo la cifra richiesta dal creditore.


Prima del pignoramento: l’atto di precetto


L’atto di pignoramento, con la sola eccezione dell’Agenzia delle Entrate, può avvenire soltanto dopo che sono trascorsi i 10 giorni di tempo dalla notifica dell’atto di precetto e senza che il debitore
abbia fatto qualcosa.

Con questo il creditore “ricorda” al debitore la propria posizione e lo invita a regolarizzarla nei tempi prestabiliti.


L’atto di pignoramento


L’atto di pignoramento immobiliare deve essere notificato al debitore ed essere trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Una volta ricevuta la notifica il creditore o il suo avvocato devono comunicare il pignoramento ad altri eventuali creditori (entro 5 giorni) e fare l’iscrizione a ruolo del pignoramento (entro 15 giorni), pena la perdita della sua efficacia.


Cosa può essere pignorato


Il pignoramento può riguardare un immobile; un terreno, comprese le costruzioni incorporate al suolo per opera dell’uomo; mulini, bagni ed edifici galleggianti che siano in modo stabile e permanente assicurati alla riva o all’alveo.


Anche quando il debitore non ha il possesso dell’immobile, il pignoramento può essere eseguito quando egli gode del diritto di usufrutto, di superficie, di enfiteusi o di nuda proprietà.


Questo, invece, non può avvenire in caso di usufrutto legale, di uso e abitazione, di diritto di servitù.

 

Se hai un immobile pignorato per risolvere nel miglior modo possibile la tua situazione rivolgiti a un consulente del debito come me, con sede in Via F.lli Bandiera 29 a Piumazzo (Castelfranco Emilia – Modena).

 

Grazie al mio metodo in 6 passi puoi evitare l’asta immobiliare e liberarti una volta per tutte del tuo debito.

 

Per informazioni chiama il 328.3161549 o scrivi a info@consulenzagratuitadeldebito.it.